Nuovi trattamenti dicassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
ART. 54.(Nuovi trattamenti dicassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in derogaè istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro. L’importo di 1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17, è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2021 e resta acquisito all’erario.2. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma. 3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge
Disegno di legge di bilancio 2021 –Articolato 16 novembre 2020 ore 11.405312. Fino alla stessa data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.13. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casiin cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti Cassa integrazione salariale operai agricoli. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.15. All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui alcomma 1 del presente articolo.16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 25,1 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede quanto a 155,6 milioni di euro per l’anno 2021 mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.Relazione illustrativaIl provvedimento normativo prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, neilimiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.Il provvedimento normativo prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e la numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1, c. 8, del DL 104/2020/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal comma 5 del presente provvedimento
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