Trattamenti di CIGS per cessata attività
ART. 46.(Trattamenti di CIGS per cessata attività)
1. È prorogataprorogatoper gli anni 2021 e 2022 la disposizione il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 50 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede avalere sulFondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.Relazione illustrativaLa disposizione prorogaper gli anni 2021-2022 l’efficacia della disposizione normativa di cui all’articolo 44 del decreto-leggen. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L’intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 a valere sulle risorse già stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate per l’intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130