Ex lsu, pubblichiamo il testo dell'art 164 della bozza di bilancio
19.11.2020 - Il testo bozza della manovra è stato bollinato dalla Ragioneria e firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella: il disegno di legge di Bilancio è arrivato alla Camera e ha iniziato il suo iter
ART. 164.(Disposizioni in materia di personale scolastico)
La parte che riguarda gli ex lsu ed appalti storici
Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nell’anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nell’anno 2029, 61,56 milioni di euro nell’anno 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031.6. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80milioni di euro nel 2021.7. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021 e 34,00 milioni di euro annui nel 2022, 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 33,10 milioni nel 2027 e 34,42 milioni dal 2028.8. La dotazioneorganica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione.Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di mille posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028.9. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 60 milioni di euro. Per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dall’anno 2021.10. Al finedi continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:a) dopo le parole “2020-2021” sono aggiunte le seguenti: “, 2021-2022 e 2022-2023”; le parole da “può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche” a “equipe formative territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “sono individuate dal Ministero dell’istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche per il 50per centodell’orario di servizio”.
11. Per l’attuazione del comma 10 è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l’anno 2021, euro 3.615.396 per l’anno 2022 ed euro 2.169.238 per l’anno 2023.12. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
.Il comma 5 reca disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU. In particolare, al finedi trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, autorizza il Ministero dell’istruzione, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. La norma dispone altresì che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.A tal fine stanzia le necessarie risorse. L’intervento normativo si rende necessario per assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici e per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e un’adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria
ART.164 IL TESTO COMPLETO
ART. 164.(Disposizioni in materia di personale scolastico)1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente: “366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 62,76 milioni nell’anno 2021, 321,34 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
3. Al fine di realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministero dell’Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.
4. Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della legge medesima, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 erogate in attuazione dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5. Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempoparziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nell’anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nell’anno 2029, 61,56 milioni di euro nell’anno 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031.6. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80milioni di euro nel 2021.7. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021 e 34,00 milioni di euro annui nel 2022, 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 33,10 milioni nel 2027 e 34,42 milioni dal 2028.8. La dotazioneorganica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione.
Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di mille posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028.9. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 60 milioni di euro.
Per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 65 del 2017.
A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dall’anno 2021.
10. Al finedi continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:a) dopo le parole “2020-2021” sono aggiunte le seguenti: “, 2021-2022 e 2022-2023”; le parole da “può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche” a “equipe formative territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “sono individuate dal Ministero dell’istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche per il 50per centodell’orario di servizio”.
11. Per l’attuazione del comma 10 è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l’anno 2021, euro 3.615.396 per l’anno 2022 ed euro 2.169.238 per l’anno 2023.
12. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».Relazione illustrativaIl comma 1 allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità,incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomiadi 5000 posti di sostegno, conseguentemente rifinanziandoil fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, Il comma 2 della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L’inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.L’incremento del fondo è ripartito con apposito decreto del Ministro dell’istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l’efficienza della spesa.Il comma 3 prevede uno stanziamento di 10 milioni di europer i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all’acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all’articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell’istruzione.Il comma 4 interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui art. 5 dispone che
“1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
Il comma 5 reca disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU. In particolare, al finedi trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, autorizza il Ministero dell’istruzione, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021.
La norma dispone altresì che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.A tal fine stanzia le necessarie risorse.L’intervento normativo si rende necessario per assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici e per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e un’adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria.I commi 6 e 7 recanodisposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo. In particolare, il comma 6, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, si dispone la proroga fino al 30 giugno 2021deltermine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77e si stanziano le necessarie risorse.Si dispone, inoltre, al comma 6, che al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cuiall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Si prevede, altresì, che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. Vengono stanziate le necessarie risorse.Il comma 8 reca disposizioni finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa nella scuola d’infanzia. In particolare, prevede che la dotazioneorganica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia. Demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la ripartizione tra le regioni delcontingente di mille posti.Il comma 9 reca misure di sostegno al sistema integrato da zero a sei anni. Com’è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e diistruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo. Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l’art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 haistituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione deiloro costi e della loro qualificazione; c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all’art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; [...]h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.Per il perseguimento di tali finalità, la disposizione incrementa di 60 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, la dotazione del suddetto fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Dispone, inoltre, che, per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale.Il comma 10reca misure finalizzate al potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole. A tal fine la norma prevede un prolungamento, anche per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, delle attività delle équipe formative territoriali. Attualmente i docenti esonerati dal servizio sono 120. La disposizione, previa ulteriore selezione del Ministero dell’istruzione, prevedeil comando di 20 docenti presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale con un ruolo di coordinamento delle attività delle équipe a supporto delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e il semi-esonero al 50% dell’orario di servizio dalle attività didattiche per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle
scuole, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata.Tali docenti, individuati dal Ministero dell’istruzione con una nuova procedura selettiva, saranno utilizzati direttamente nei territori per incentivare i processi di innovazione didattica e digitale delle scuole.
Il comma 11 autorizza la spesa necessaria all’attuazione delle misure di cui al comma 10.I
l comma 12 prevede che nell’anno scolastico2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola